Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).

Il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

a)  l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa;

b)   l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;

c)   l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica;

d)  la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;

e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;

f)   l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici;

g)  l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;

h)  la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica;

i)   lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;

j)   la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;

k)  l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

l)  la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento.

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

Le attività di carattere collegiale dei docenti sono di due tipi, una di pertinenza propria del collegio dei docenti (riunioni del collegio, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento alle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative), l’altra attinenti ai lavori dei consigli di classe. Per entrambe le tipologie è previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue

Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei collaboratori. Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3  un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.